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Tassa di stazionamento: aggiornamenti

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Il nostro parere

Patrizio e Sandro commentano la tassa di stazionamento

Manovra: nuova tassa di stazionamento

E' in discussione alle Camere. Leggi il testo integrale...

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Ce lo spiega Mattia Righetti, skipper di Adriatica

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Intervista doppia a Patrizio e Cino Ricci

A cura della redazione di "Nuovo Abitare"

Manovra: nuova tassa di stazionamento

Velisti, che la manovra in atto preveda sacrifici e "cinghie tirate" ormai lo abbiamo capito. Tra i vari provvedimenti in cantiere, però, ce n'è uno che riguarda specificamente il mondo della nautica: la nuova tassa di stazionamento, non ancora approvata, ma in discussione alle Camere. Vi proponiamo il testo integrale di seguito, che ha già ricevuto i primi commenti pubblici. Giovanni Soldini, ad esempio, si è detto molto deluso per la mancanza di parametri che distinguano tra tipi diversi di barche (alcune valgono come elicotteri, è vero, ma altre per metrature uguali somigliano più a delle roulottes!), secondo lui l'esito sarà una "fuga degli scafi all'estero", con effetti nefasti per l'economia dei porti italiani. Leggete il testo della norma di seguito e poi l'ANSA con la dichiarazione integrale di Soldini, poi diteci la vostra nei commenti!

 

La norma

Testo integrale ufficiale della norma contenuta nella manovra economica (articolo 16 comma 3 e seguenti) che riguarda la nuova tassa di stazionamento dovuta da unità da diporto di lunghezza superiore a 10 metri, con riduzioni per vetustà:

 

3. (imbarcazioni) Dal 1° maggio 2012 le unità da diporto che stazionino in porti marittimi nazionali, navighino o siano ancorate in acque pubbliche, anche se in concessione a privati, sono soggette al pagamento della tassa annuale di stazionamento, calcolata per ogni giorno, o frazione di esso, nelle misure di seguito indicate:

  • euro 5 per le unità con scafo di lunghezza da 10,01 metri a 12 metri;
  • euro 8 per le unità con scafo di lunghezza da 12,01 metri a 14 metri;
  • euro 10 per le unità con scafo di lunghezza da 14,01 a 17 metri;
  • euro 30 per le unità con scafo di lunghezza da 17,01 a 24 metri;
  • euro 90 per le unità con scafo di lunghezza da 24,01 a 34 metri;
  • euro 207 per le unità con scafo di lunghezza da 34,01 a 44 metri;
  • euro 372 per le unità con scafo di lunghezza da 44,01 a 54 metri;
  • euro 521 per le unità con scafo di lunghezza da 54,01 a 64 metri;
  • euro 703 per le unità con scafo di lunghezza superiore a 64 metri.

 

4. La tassa di cui al comma 3 è ridotta alla metà per le unità con scafo di lunghezza fino ad 12 metri utilizzate esclusivamente dai proprietari residenti, come propri ordinari mezzi di locomozione, nei comuni ubicati nelle isole minori e della Laguna di Venezia, nonché per le unità a vela con motore ausiliario.

 

5. Gli importi indicati nel commi 3 e quelli conseguenti al comma 4 sono ridotti del 15, del 30 e del 45 per cento rispettivamente dopo cinque, dieci e quindici anni dalla data di costruzione dell’unità da diporto. Tali periodi decorrono dal primo gennaio dell’anno successivo a quello di costruzione.

 

6. La tassa di cui al comma 3 non si applica alle unità di proprietà o in uso allo Stato e ad altri enti pubblici, a quelle obbligatorie di salvataggio, ai battelli di servizio, purché questi rechino
l’indicazione dell’unità da diporto al cui servizio sono posti, nonché alle unità di cui al medesimo comma 4 che si trovino in un’area di rimessaggio e per i giorni di effettiva permanenza in rimessaggio.

 

7. Sono esenti dalla tassa di cui al comma 3 le unità da diporto possedute ed utilizzate da enti ed associazioni di volontariato esclusivamente ai fini di assistenza sanitaria e pronto soccorso.

 

8. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui ai commi 3 e 4 la lunghezza è misurata secondo le norme armonizzate EN/ISO/DIS 8666 per la misurazione dei natanti e delle imbarcazioni da diporto.

 

9. Sono tenuti al pagamento della tassa di cui al comma 3 i proprietari, gli usufruttuari, gli acquirenti con patto di riservato dominio o gli utilizzatori a titolo di locazione finanziaria. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità ed i termini di pagamento della tassa, di comunicazione dei dati identificativi dell’unità da diporto e delle informazioni necessarie all’attività di controllo. I pagamenti sono eseguiti anche con moneta elettronica senza oneri a carico del bilancio dello Stato. Il gettito della tassa di cui al comma 1 affluisce all’entrata del bilancio dello Stato

 

10. La ricevuta di pagamento, anche elettronica, della tassa di cui al comma 3 è esibita dal comandante dell’unità da diporto all’Agenzia delle Dogane ovvero all’impianto di distribuzione di carburante, per l’annotazione nei registri di carico-scarico ed i controlli a posteriori, al fine di ottenere l’uso agevolato del carburante per lo stazionamento o la navigazione.

 

11. Le Capitanerie di porto, le forze preposte alla tutela della sicurezza e alla vigilanza in mare, nonché le altre forze preposte alla pubblica sicurezza o gli altri organi di polizia giudiziaria e tributaria vigilano sul corretto assolvimento degli obblighi derivanti dal presente articolo ed elevano, in caso di violazione, apposito processo verbale di constatazione che trasmettono alla direzione provinciale dell’Agenzia delle entrate competente per territorio, in relazione al luogo della commissione della violazione, per l’accertamento delle stesse. Per l’accertamento, la riscossione e il contenzioso si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi; per l’irrogazione delle sanzioni si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, esclusa la definizione ivi prevista. Le violazioni possono essere definite entro sessanta giorni dalla elevazione del processo verbale di constatazione mediante il pagamento dell’ imposta e della sanzione minima ridotta al cinquanta per cento. Le controversie concernenti l’imposta di cui al comma 1 sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

 

12. Per l’omesso, ritardato o parziale versamento dell’imposta si applica una sanzione amministrativa tributaria dal 200 al 300 per cento dell’importo non versato, oltre all’importo della tassa dovuta.

 

 

Ricordiamo che il testo deve passare da Camera e Senato secondo la normale prassi costituzionale dei Decreti Legge.

Commenti

pare non sia più prevista la riduzione per anzianità... :-/

inserito da carlo il 07/12/2011 alle 19:45

e le barche da lavoro??? abbiamo una barca di 20 metri ma è un VECCHIO peschereccio che abbiamo ristrutturato per fare escursioni nell'arcipelago di La Maddalena. oltrettutto avendo la carena in legno non può stare fuori dall'acqua se non per quella settimana di lavori di manutenzione. Viene usata ,quando va bene, un paio di mesi all'anno....mi sembra, anzi è assurda ,una tassa di stazionamento a queste cifre....

inserito da Alessandra il 09/12/2011 alle 10:07

e le barche delle cooperative sociali,usate per lavoro e trasporto disabili,onde dare anche a queste persone la possibilita' di inserimento nel tessuto sociale ?

inserito da giuseppe il 13/12/2011 alle 15:02

e per le barche delle scuole nautiche che obbligatoriamente bisogna siano intestate alla scuola con specifica iscrizione "per uso insegnamento scuola guida professionale" ???

inserito da luigi il 19/12/2011 alle 23:19

graziedella mail, ma non ho trovato nessun riscontro nel testo approvato il 22 dicembre scorso.
avete altre notizie?
grazie preventivamente
saluti

inserito da NICOLA PAPA il 27/12/2011 alle 20:12

Come Scuola Nautica utilizziamo anche un Cyclades 50.5, insostituibile per l'insegnamento della navigazione elettronica e d'altura. Non può essere utilizzato per andare a spasso in famiglia da quando sulla Licenza di Navigazione è riportato (obbligatoriamente) il particolare utilizzo: scuola e noleggio. Dov'è il lusso???

inserito da Yacht Club Romagna il 21/01/2012 alle 12:04

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